Pignoramento mobiliare sullesecutato grava lobbligo di fornire una risposta allUG 8211 Studio Pagano amp Partners
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eleven-2019 Relazioni evento 18 Ottobre 2019
Se il terzo pignorato, all’udienza, o mediante comunicazione fuori udienza nei casi previsti, conferma l’esistenza di crediti del debitore esecutato nei propri confronti, il Giudice ne dispone con ordinanza l’assegnazione al creditore procedente, sino a concorrenza del credito per cui si procede. Parti necessarie della proceduta esecutiva, dunque, sono il creditore procedente (ossia il soggetto che, munito del titolo esecutivo, promuove l’espropriazione), il debitore esecutato (ossia il soggetto che, essendo debitore in base al titolo esecutivo, è soggetto passivo dell’espropriazione) ed il terzo pignorato (ossia il soggetto che sia in possesso di cose di proprietà del debitore o sia debitore nei suoi confronti).
Vendita all'asta dell'motionless pignorato: è indispensabile accertare la proprietà in capo al debitore
La sentenza de qua, risolve il quesito suddetto, individuando tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente, ex artwork. eight apr 115/2002, non solo quelle giudiziarie vere e proprie ma anche quelle- anche esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio della espropriazione forzata in quanto necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato- che attengono alla sua struttura o che sono intese advert evitarne il crollo od in genere il perimento. In questo senso, vedasi anche cass. 21/10/2016 n° secondo cui “il custode, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della sua migliore collocazione sul mercato, orienta utilmente la stessa prosecuzione del processo esecutivo verso il fine di ogni espropriazione, ormai finalizzata al soddisfacimento delle ragioni del creditore, nel modo più economico possibile”. Sul punto è però agevole replicare che l’esecutato che intenda contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata è tenuto ad assumere un ruolo attivo e proporre opposizione. La dottrina ha riconosciuto all’esecutato la possibilità di essere ammesso al patrocinio erariale solo in relazione al giudizio di opposizione, che egli intenda proporre, ed in particolare alle ragioni sul quale esso si fondi, ma non ha spiegato perché analoga conclusione non sia consentita rispetto al giudizio di espropriazione forzata.
dell'11 luglio 2018 in tema di assegno divorzile". In questo articolo guida vedremo in maniera dettagliata come funziona la procedura di pignoramento presso terzi, quando viene attuata e quali sono gli obblighi del terzo che viene pignorato.
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista che agisce in giudizio ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto
- Parti necessarie della proceduta esecutiva, dunque, sono il creditore procedente (ossia il soggetto che, munito del titolo esecutivo, promuove l’espropriazione), il debitore esecutato (ossia il soggetto che, essendo debitore in base al titolo esecutivo, è soggetto passivo dell’espropriazione) ed il terzo pignorato (ossia il soggetto che sia in possesso di cose di proprietà del debitore o sia debitore nei suoi confronti).
- Trattasi, per così dire, di una dispensa a favore dell’esecutato e doverosamente sottoposta alla osservanza degli accennati obblighi di legge, pena ,in difetto, la decadenza dal beneficio, che può essere accordata ricorrendo i seguenti presupposti.
- In questo modo il processo esecutivo andrà avanti e consentirà al creditore la realizzazione della sua pretesa.
- Inoltre neppure sussiste l’obbligo per il professionista delegato di notificare l’avviso di vendita alle parti della procedura esecutiva.
- Sarebbe infatti certo comunque possibile per il creditore iniziare un nuovo processo una volta che risulti trascritto il titolo di acquisto mortis causa; ma la soluzione potrebbe non essere appagante perché, travolto il primo processo, gli atti di disposizione nel frattempo compiuti dal debitore sarebbero pienamente efficaci ed opponibili.
Ed invero, il nuovo testo del comma three dell’artwork 560 sancisce che “il debitore ed i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’motionless sino al decreto di trasferimento salvo quanto previsto dal sesto comma”. Nulla esclude comunque che, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, il creditore, volendo conseguire il massimo profitto dalla vendita, possa farsi carico spontaneamente delle spese occorrenti per la manutenzione straordinaria dell’motionless.
La disciplina del gratuito patrocinio è, quindi, applicabile al processo esecutivo non in via automatica, ma sulla base di una valutazione condotta da farsi caso per caso in ragione della peculiare natura del processo esecutivo e della diversa posizione processuale che assumono le parti. Una ulteriore conseguenza del fallimento del debitore, nell’ipotesi in cui l’esecuzione possa essere proseguita, riguarda la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato.
Infatti, proprio per le prerogative che la legge prevede in favore del creditore fondiario e del Fallimento, il ricavato della vendita può essere distribuito solo in favore di tali soggetti e non anche in favore di altri eventuali creditori. In questi termini si è espressa la citata giurisprudenza, la quale ha osservato che mentre prima della riforma appariva preminente l'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile, con attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di rimuovere l'ostacolo, costituito dal sopravvenuto pignoramento, mediante il rilascio dell'autorizzazione, con la modifica dell'artwork.
Nell’ammettere la parte al gratuito patrocinio l’Ordine degli Avvocati non potrà, quindi, sottrarsi al vaglio delle istanze che la parte esecutata intenda far valere nel processo. Il risultato è stato quello di perimetrare l’ambito di tutela della parte debitrice a tutte quelle ipotesi in cui quest’ultima si trovi advert abitare l’motionless insieme ai propri familiari nel momento stesso in cui viene eseguito il pignoramento.